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REGOLAMENTO

ART. 1: COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE, PARTECIPAZIONE
  1. Il Comitato dei Genitori (C.G.) del Liceo Scientifico “Annibale Calini” è l’organo che consente la partecipazione dei genitori alla vita della Scuola. Possono aderirvi tutti genitori del Liceo Annibale Calini, i quali ne facciano richiesta nel corso dell’Assemblea dei Genitori (come statuita dall’art. 15 del D.P.R. 297/94), delle altre Assemblee del C.G. o con comunicazione, tramite email, all’indirizzo genitori.calini@gmail.com, previa accettazione del presente Regolamento.

  2. I genitori che vi partecipano agiscono su un piano di parità e rispetto reciproco.

  3. Il C.G., costituito per un efficiente collegamento fra le famiglie e la Scuola, non persegue fini di lucro, ha una struttura democratica ed è un organo indipendente da ogni organizzazione partitica o movimento politico e confessionale. Tutte le cariche e le prestazioni dei componenti sono pertanto gratuite.

  4. Il C.G. ha durata annuale e rimane in carica sino allo svolgimento delle successive elezioni scolastiche dei Rappresentanti di Classe.

ART. 2 : SCOPO
  1. La Scuola e i Genitori sono comprimari nel processo formativo degli studenti, condividendo obiettivi educativi comuni, nei rispettivi ambiti e competenze.

  2. Il Comitato si propone di:

  • aiutare i genitori a conoscere e a capire meglio la scuola dei propri figli, rafforzando la partecipazione, la collaborazione, lo scambio di informazioni ed il confronto propositivo con le Istituzioni e gli Organi scolastici, al fine di sostenere la comunità scolastica, incentivare il senso di appartenenza e creare un collegamento fra la Scuola e la società;

  • formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio d’Istituto ed al Collegio Docenti in merito a:

    • offerta formativa della Scuola (P.O.F.);

    • qualità dei servizi resi agli studenti;

    • qualità e benessere dei luoghi e manutenzione dell’edificio;

    • ogni altra questione che, nel rispetto della libertà di insegnamento e dei ruoli, sia giudicata meritevole di approfondimento e che contribuisca a rendere la Scuola centro di sviluppo sociale e culturale del territorio;

  • informare il Dirigente scolastico, il Consiglio d’Istituto e/o gli Organi preposti, riguardo a situazioni di disagio di cui è a conoscenza;

  • promuovere, favorire e organizzare iniziative culturali, sociali e sportive e attività scolastiche.

3. Gli orientamenti generali della Scuola costituiscono l’ambito di riferimento per l’attività del Comitato Genitori. Le decisioni e le proposte espresse dal C.G. verranno inoltrate agli Organi scolastici.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, il C.G. ricerca ed incentiva il rapporto con il Comitato Genitori di altre Scuole e con gli Enti Locali.

ART. 3: ORGANI

Gli organi del Comitato Genitori sono:

  • l'Assemblea del Comitato Genitori;

  • il Comitato Esecutivo;

  • il Presidente.

ART. 4: ASSEMBLEA GENERALE DEL COMITATO DEI GENITORI; COMPETENZE, VALIDITÀ DELLA COSTITUZIONE E DELLE DELIBERAZIONI

  1. L’Assemblea del C.G. è un momento di partecipazione democratica, che si occupa di tutti i temi riguardanti la scuola. Nell’Assemblea i genitori si scambiano informazioni, sottopongono problemi e temi di discussione ed approvano, a maggioranza, proposte ed iniziative.

  2. Tutti i componenti del Comitato Genitori costituiscono l’Assemblea Generale del Comitato dei Genitori, ed hanno diritto di voto.

  3. Le Assemblee del C.G. sono aperte a tutte le componenti della scuola e a chiunque venga invitato a parteciparvi dal Comitato stesso. Chiunque vi partecipi a tale titolo ha diritto di parola, ma non di voto.

  4. L’assemblea viene convocata almeno 2 volte l’anno ed è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state rispettate le norme di convocazione. Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti, componenti del Comitato Genitori. A parità di voti prevale il voto del Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

  5. L’Assemblea del C.G. è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, o da almeno 10 genitori facenti parte del C.G., mediante una richiesta scritta indirizzata alla mail genitori.calini@gmail.com.

  6. La convocazione deve contenere un dettagliato Ordine del giorno e deve essere comunicata con almeno 5 giorni di preavviso mediante affissione nella bacheca del registro elettronico.

  7. Dell’Assemblea viene redatto verbale che, firmato dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Segretario, è messo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta e pubblicato sul sito web del Liceo Calini nella sezione dedicata.

ART. 5: COMITATO ESECUTIVO; COMPETENZE, VALIDITÀ DELLA COSTITUZIONE E DELLE DELIBERAZIONI
  1. Il Comitato Esecutivo è un organo del Comitato Genitori, che viene nominato ed eletto dall’Assemblea del Comitato al proprio interno.

  2. Il Comitato Esecutivo ha il compito di assicurare l’esecuzione delle decisioni assunte durante l’Assemblea e formulare altre proposte da sottoporre alla stessa.

  3. Il Comitato Esecutivo è composto da un numero dispari di minimo n. 11 componenti, e di massimo n. 15 componenti, come segue:         . n. 4 genitori eletti in Consiglio di Istituto, componenti di diritto, salvo il caso di rinuncia, di cui al successivo c. 5, al fine di assicurare il raccordo strategico ed operativo, in relazione alle competenze previste dalla legge, tra il Consiglio di Istituto ed il Comitato Genitori;     . n. 7 consiglieri, incrementabile a n. 11 in caso di disponibilità di candidati in numero superiore, eletti dalla Assemblea del Comitato Genitori nella prima seduta utile convocata all'inizio di ogni anno scolastico, con votazione palese sui singoli candidati. Il numero dei consiglieri eleggibili può essere incrementato in misura corrispondente al numero dei componenti di diritto che rinuncino anticipatamente alla prima Assemblea utile del Comitato Genitori , come descritto al successivo c. 5.

  4. I consiglieri eletti in Consiglio di Istituto sono componenti per la durata del mandato in tale organo (3 anni), e la loro presenza nel Comitato Esecutivo segue le regole di durata e validità della carica previste per il Consiglio di Istituto, salvo il caso di rinuncia, di cui al successivo c. 5. I consiglieri eletti in assemblea restano in carica un anno e sono rieleggibili. I consiglieri eletti in Consiglio di Istituto ed i consiglieri eletti in Assemblea decadono dalla carica per dimissioni e per cessazione della frequenza della scuola dei propri figli.

  5. I 4 componenti di diritto, eletti in Consiglio di Istituto, possono rinunciare, con nota scritta inviata al Comitato Esecutivo, al diritto a partecipare a tale organo. E' opportuno che tale volontà sia manifestata all'inizio di ogni anno scolastico, in modo da consentire alla prima Assemblea utile del Comitato Genitori di eleggere un ulteriore numero di componenti in sostituzione e corrispondenti al numero dei rinunciatari.

  6. In caso di rinuncia al diritto, di cui al precedente c. 5, dimissioni volontarie o decadenza, di cui al precedente c. 4, i componenti mancanti vengono sostituiti mediante cooptazione*, esercitata dallo stesso Comitato Esecutivo. In questi casi, i componenti cooptati rimangono in carica fino alla indizione della prima Assemblea del Comitato Genitori.

  7. Il Comitato Esecutivo individua al proprio interno:                                                                                                                                            . un Presidente, che rappresenta ufficialmente il C.G., convoca e presiede l’Assemblea del C.G.;                                                               un Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e lo sostituisce, in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le sue funzioni;              . un Segretario, che ha il compito di curare gli aspetti formali ed informativi del Comitato, durante le assemblee stende il verbale e ne cura l’edizione finale, con l’approvazione del Comitato Esecutivo. Il segretario, unitamente al Presidente o al Vice Presidente, sottoscrive gli atti e le deliberazioni del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea.

  8. Il Comitato Esecutivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza semplice dei componenti, e delibera a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Le assenze dei componenti devono essere sempre giustificate.

  9. La frequenza delle riunioni del Comitato Esecutivo è stabilita dallo stesso; può venire convocato dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.

* Si ha COOPTAZIONE quando si rende necessario ristabilire la pienezza della composizione di un collegio, dopo che alcuni membri sono cessati, se non è possibile o troppo onerosa l'elezione dei sostituti con le modalità ordinarie. In questi casi, di solito, i membri cooptati rimangono in carica solo fino alla scadenza del mandato di coloro che hanno sostituito.

ART. 6: COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE
  1. Il Presidente ha il compito di svolgere le necessarie iniziative per garantire la gestione democratica e la realizzazione dei compiti del Comitato. In particolare:                                                                                                                                                                           . convoca e presiede le riunioni degli Organi del Comitato e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori; convocare e presiede l’Assemblea del Comitato Genitori;                                                                                                                   rende esecutive le deliberazioni del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea nei termini e nelle modalità in esse descritte;             coordina le iniziative e le attività proposte dall’Assemblea e dal Comitato Esecutivo.

  2. Il Presidente rappresenta il Comitato Genitori nei confronti degli Organi Istituzionali della scuola, degli Enti locali e altre associazioni. Ove lo ritenesse opportuno può delegare un membro del Comitato Esecutivo che lo sostituisca.

  3. Il Presidente ha diritto di avere dalla scuola tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Comitato Genitori, e di avere in visione la relativa documentazione.

  4. Il Presidente sottoscrive gli atti e le deliberazioni del Comitato Genitori.

  5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i compiti sopra elencati sono svolti dal Vice Presidente,

ART. 7: GRUPPI DI LAVORO (COMMISSIONI)

  1. Il Comitato Genitori può nominare, fra i suoi membri, uno o più gruppi di lavoro e/o studio, che approfondiscano temi specifici, presentino proposte all’Assemblea del Comitato e portino avanti iniziative decise dal Comitato stesso.

  2. Qualsiasi membro del Comitato può far parte dei gruppi di lavoro. Ciascun gruppo di lavoro nomina al suo interno un coordinatore, che mantiene i contatti con il Comitato Esecutivo.

ART. 8: MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

  1. Il presente Regolamento può essere modificato dalla maggioranza relativa dei componenti del Comitato Genitori, presenti in Assemblea.

  2. Il Regolamento deve essere pubblicato sul sito dell’istituto nella sezione genitori.

​Il Presente regolamento è stato approvato nella seduta dell'Assemblea del 26/11/2022

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